QUANTO SPETTA

Le indennità per i permessi sono così corrisposte:

  • permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.

La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro, quindi, non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.

Il pagamento dell’indennità avviene nelle seguenti modalità:

  • per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS;
  • per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato e per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.

Nel caso di part-time verticale e misto fino al 50% dell’orario di lavoro limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Nel caso di part-time verticale  e misto con percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Il riproporzionamento è da effettuarsi anche nel caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale (CIG/FIS). I permessi non possono essere richiesti durante le pause contrattuali.

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su sei giorni della settimana o cinque giorni se effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

Questi permessi e il congedo straordinario per assistere disabili gravi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Il giorno di permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro, compreso in qualsiasi intervallo orario, va considerato pari a un solo giorno di permesso. Lo stesso vale per il lavoro notturno che, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, è pur sempre una prestazione relativa a un unico turno di lavoro.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.

Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Domanda+

REQUISITI

Per godere dei permessi è necessario essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS. Inoltre, la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS.

Altro requisito è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Le ipotesi che fanno eccezione sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.

Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato provvisorio.

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.

La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla commissione medica integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.

Nel caso di verbali con revisione i lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una domanda amministrativa presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

  •  
    • lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro:
      • tre giorni di permesso mensile (sia quelli fruiti per se stessi, sia quelli fruiti per assistere i familiari disabili gravi) e ore di riposo giornaliere (fruite per se stessi).

Se nella domanda presentata, con il verbale in corso di validità, i permessi sono stati chiesti indicando come scadenza l’ultimo giorno del mese di validità riportato nel verbale rivedibile o non sia stata posta indicazione di scadenza, è possibile continuare a fruire dei benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Se nella domanda presentata con il verbale in corso di validità, i permessi sono stati chiesti indicando una scadenza antecedente rispetto all’ultimo giorno del mese di validità riportato nel verbale rivedibile, è possibile fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione soltanto presentando una nuova domanda;

    •  
      • prolungamento del congedo parentale e permessi orari retribuiti (fruiti per assistere i figli disabili gravi).

È possibile continuare a fruire di questi benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda;

  • lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità: nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni precedentemente indicate (tre giorni di permesso mensile per se stessi o per familiare disabile grave; permessi orari giornalieri per se stessi o per assistere figli disabili gravi, prolungamento del congedo parentale). Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata (circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127).

Il lavoratore che non ha presentato domanda amministrativa quando il verbale era in corso di validità e che pertanto non risulta autorizzatoalle prestazioni in questione, può presentare istanza per la fruizione dei benefici tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario (messaggio 13 gennaio 2021, n. 93).

La domanda, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. In caso contrario, ovvero se non risulta confermata la disabilità in situazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.

COME FARE DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’INPS il modello di domanda, deve inoltrare anche il moduloPortatori di handicap che lavorano – familiari di portatori di handicap: permessi richiesti da Operai/e agricoli/e” per ciascuno dei mesi interessati.

In caso di adozione nazionale/internazionale, è necessario fornire informazioni relative a:

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

 

SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI RIVOLGERSI AD UN PATRONATO

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FONTE INPS